(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
          della Regione Piemonte n. 29 del 18 luglio 2013) 
 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61; 
  Visti i regolamenti regionali 25 giugno  2007,  n.  7/R,  9  luglio
2009, n. 8/R e 27 dicembre 2010, n. 22/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  58-6110  del  12
luglio 2013; 
 
                                Emana 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
Proroga dei termini per l'installazione dei misuratori di portata  di
  cui all'art. 6 del regolamento regionale 25 giugno 2007, n. 7/R. 
  1. Il termine per  l'installazione  degli  strumenti  di  misura  e
registrazione delle portate e dei volumi prelevati previsto ai numeri
2) delle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 6 del  regolamento
regionale 25 giugno 2007, n. 7/R (Prima  definizione  degli  obblighi
concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua
pubblica), come modificato dall'art. 1 del regolamento  regionale  27
dicembre  2010,  n.  22/R,  e'  prorogato  al  1°  luglio  2015   con
riferimento ai prelievi di portata massima concessa inferiore  a  500
litri al secondo.  La  disposizione  di  cui  al  presente  comma  ha
efficacia dal 1° luglio 2013. 
  2. La proroga di cui al comma 1 si applica anche alle  restituzioni
in atto di cui all'art.  9  del  regolamento  regionale  7/R/2007  di
portata massima inferiore a 500 litri al secondo.